Guida al calcolo IMU
Cos'è l'IMU?
L'Imposta Municipale Propria (IMU) è un'imposta comunale sul possesso di immobili in Italia. Si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Non si paga sull'abitazione principale (categorie A/2-A/7) e relative pertinenze (max 1 per C/2, C/6, C/7).
Si paga sull'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) con detrazione di €200.
Come si calcola?
Per fabbricati: Rendita catastale × 1,05 (rivalutazione) × Moltiplicatore catastale = Base imponibile
Per terreni: Reddito dominicale × 1,25 × 135 = Base imponibile
Per aree fabbricabili: Valore venale di mercato = Base imponibile
IMU = Base imponibile × Aliquota comunale × (% possesso / 100) × (mesi / 12)
Riduzioni della base imponibile (50%):
- Immobili di interesse storico/artistico
- Immobili inagibili/inabitabili
- Comodato gratuito a parenti 1° grado (con requisiti)
Riduzione dell'imposta — canone concordato (si paga il 75%, riduzione effettiva 25%):
- Immobili locati a canone concordato (L. 431/1998): l'imposta dovuta è pari al 75% di quella ordinaria, quindi la riduzione effettiva è del 25%.
Scadenze
Acconto: 16 giugno — 50% dell'IMU annua
Saldo: 16 dicembre — restante 50% (conguaglio con aliquote definitive)
È possibile pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Modello F24
Il pagamento IMU avviene tramite modello F24. I principali codici tributo sono:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 3912 | Abitazione principale di lusso e pertinenze |
| 3913 | Fabbricati rurali strumentali |
| 3914 | Terreni |
| 3916 | Aree fabbricabili |
| 3918 | Altri fabbricati |
| 3925 | Immobili gruppo D — quota Stato |
| 3930 | Immobili gruppo D — quota Comune |
Per gli immobili del gruppo D, l'IMU è ripartita tra Stato (0,76%) e Comune (differenza).
Approfondimenti
Guide pratiche answer-first per il 2026:
Disclaimer
Questo strumento è fornito a scopo puramente informativo. I risultati non hanno valore legale e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato (commercialista, CAF, ecc.).
Verificare sempre le aliquote aggiornate sul sito del proprio Comune o presso gli uffici tributi competenti.